Art. 6.
(Delega al Governo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, d'intesa con le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni vigenti sulla formazione permanente in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze altrui, intesa a riordinare, coordinare e integrare la legislazione vigente in materia, in conformità ai princìpi e criteri direttivi desumibili dalla presente legge.